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Nelle presenti Condizioni, fatto salvo che per quanto espressamente indicato, i termini a margine hanno il seguente significato: |
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Agente autorizzato |
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Indica un agente nominato dal vettore e che lo rappresenta nella vendita di servizi aerei ai passeggeri. |
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Bagaglio |
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Indica gli oggetti, effetti d'uso ed altre cose di proprietà o in possesso del passeggero necessari od utili per essere dallo stesso indossati, usati, tenuti per conforto od utilità in relazione al viaggio. Se non altrimenti specificato, il termine comprende sia il bagaglio registrato che quello non registrato del passeggero. |
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Bagaglio registrato |
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Indica il bagaglio dato in custodia esclusiva al Vettore per il trasporto e che viene registrato sul biglietto. |
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Bagaglio non Registrato |
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Indica qualsiasi bagaglio del passeggero diverso da quello registrato. |
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Biglietto |
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Indica il documento emesso dal Vettore, o per suo conto, denominato
"
Biglietto Passeggeri e Ricevuta Bagaglio
"
, comprendente le
"
Condizioni di Contratto
"
, le informazioni ed i tagliandi di volo ed il tagliando per i passeggeri ivi contenuti. |
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Biglietto congiunto |
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Indica un biglietto rilasciato al passeggero in connessione con un altro biglietto unitamente al quale documenta un unico contratto di trasporto. |
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Biglietto elettronico |
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Indica una ricevuta di itinerario emessa dal vettore o per suo conto, il tagliando di volo elettronico e, qualora richiesto, un documento d'imbarco. |
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Biglietto eccedenza bagaglio |
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Indica il documento emesso dal Vettore o per suo conto previsto come ricevuta di pagamento per il trasporto di bagaglio in eccedenza rispetto alla franchigia e per il trasporto di animali. Il biglietto eccedenza bagaglio non viene emesso autonomamente, ma integra il
"
Biglietto Passeggeri e Ricevuta Bagaglio
"
. |
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Condizioni del Vettore |
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Indica il complesso delle presenti norme che regolano il contratto di trasporto, il cui testo è proposto dal Vettore ed autorizzato dal Ministero dei Trasporti anche ai sensi dell'art. 1679 del Codice Civile. |
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Codice Civile |
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E' l'insieme delle norme approvate con Regio Decreto 16.3.1942 n.262 e successive modifiche. |
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Codice della Navigazione |
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E' l'insieme delle norme approvate con Regio Decreto 30.3.1942 n.327 e successive modifiche. |
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Codice identificativo del vettore |
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Identifica, con due o tre caratteri o lettere, il vettore. |
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Convenzione |
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Indica uno dei seguenti Trattati Internazionali che regolano il contratto di trasporto, sempre che i relativi testi siano applicabili:
- Convenzione per la Unificazione, di Alcune Norme Relative al Trasporto
- La Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955;
- La Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo Addizionale n.1 di Montreal del 1975;
- La Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo dell'Aja 1955 e dal Protocollo Addizionale n.2 di Montreal del 1975;
- La Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo dell'Aja del 1955 e dal Protocollo Addizionale n.3 di Montreal del 1975;
- La Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo dell'Aja del 1955 e dal Protocollo Addizionale n.4 di Montreal del 1975;
- La Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961 complementare a quella di Varsavia.
- La Convenzione per l'Unificazione di Alcune Norme Riguardanti il Trasporto Aereo Internazionale, stipulata a Montreal il 28 maggio 1999.
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Compagnia |
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Indica NEOS SPA con sede in Somma Lombardo (VA) Via della Chiesa n. 68. |
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Danni |
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Indica qualsiasi evento dannoso, compresi i casi di decesso, lesioni personali, ritardo, perdita totale o parziale, verificatosi durante o in occasione del trasporto aereo o altro servizio reso dal Vettore in occasione del trasporto stesso. |
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DSP |
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Sono i Diritti Speciali di Prelievo così come definiti dal Fondo Monetario Internazionale il cui valore è riportato sui principali giornali finanziari. |
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Etichetta identificazione bagaglio |
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Indica il documento emesso dal Vettore esclusivamente per l'identificazione del bagaglio registrato. |
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Giorni |
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Sono tutti i giorni correnti di calendario ivi compresi quelli non lavorativi o festivi; in caso di notifiche, il giorno di loro effettuazione non viene computato; ai fini della determinazione del periodo di validità, il giorno nel quale il biglietto è stato emesso o nel quale ha avuto inizio il trasporto, non viene conteggiato. |
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Normativa Comunitaria |
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Indica il Regolamento CEE 2027/97, come modificato dal Regolamento CE n. 889 del 13 maggio 2002. |
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Passeggero |
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Indica qualsiasi persona fisica, non facente parte dell'equipaggio del volo, trasportata o da trasportare su di un aeromobile, il cui nominativo risulti dal biglietto. |
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Regolamenti del Vettore |
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Indica il complesso delle disposizioni organizzative interne del Vettore predisposte per l'attuazione delle Condizioni Generali di Trasporto. Tali Regolamenti sono specificamente autorizzati dal Ministero dei Trasporti, anche ai sensi dell'art. 1679 del Codice Civile, qualora assumano rilevanza in ordine alla regolamentazione del contratto di trasporto. La conoscibilità di detti Regolamenti da parte dei passeggeri è assicurata, previa loro tempestiva richiesta, presso gli Uffici o il sito Web del Vettore, i banchi di accettazione in aeroporto, ovvero presso gli Agenti autorizzati. |
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Ricevuta bagaglio |
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Indica le parti del biglietto riguardanti il trasporto del bagaglio registrato del passeggero. |
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Ricevuta d'itinerario |
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Indica quel documento rilasciato al passeggero su biglietto elettronico, contenente il suo nominativo, nonché informazioni e comunicazioni relative al volo. |
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Scali intermedi |
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Sono i luoghi, diversi da quelli di partenza e di destinazione, indicati sul biglietto o sugli orari del Vettore, come soste programmate lungo l'itinerario del passeggero. |
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Sosta concordata |
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Indica una interruzione del viaggio volontariamente decisa dal passeggero, in uno scalo tra il luogo di partenza e quello di destinazione, che sia stata preventivamente concordata con il Vettore. |
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Tagliando di volo |
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Indica quella parte del biglietto recante la scritta
"
valido per il viaggio
"
(o in caso di biglietto elettronico il tagliando elettronico) che specifica le località tra le quali il passeggero ha diritto ad essere trasportato. |
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Tagliando |
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E' sia il tagliando di volo cartaceo che il tagliando elettronico. |
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Tagliando elettronico |
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Indica un documento contenuto nel data-base del Vettore che riporta gli estremi del volo. |
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Tagliando o Ricevuta per il passeggero |
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Indica quella parte del biglietto così denominata, emessa dal Vettore o per suo conto e che rimane in possesso del passeggero. |
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Tariffe |
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Si intendono le tariffe pubblicate, i diritti e/o le relative Condizioni di Trasporto di un vettore depositate presso il Governo italiano, Canadese, degli Stati Uniti d'America e della Colombia. |
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Vettore |
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Indica il Vettore aereo che emette il biglietto (che è parte del contratto nell'ipotesi di cui all'art.III.1 Code Sharing) e qualsiasi vettore aereo che effettua o si impegna ad effettuare il trasporto del passeggero e/o del suo bagaglio in base a tale biglietto. |
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Articolo II - CAMPO DI APPLICAZIONE |
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2.1. Ambito di operatività |
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Salvo quanto previsto in altre parti del presente articolo, le Condizioni del Vettore si applicano a tutti i trasporti di passeggeri e bagaglio che il Vettore abbia assunto l'obbligo di eseguire.
Le presenti Condizioni si applicano anche al trasporto gratuito o a tariffa ridotta, purché non sia diversamente stabilito dal Vettore nei propri Regolamenti o negli specifici biglietti o documenti di trasporti in genere. |
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2.2. Trasporto da e per il Canada |
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Le presenti Condizioni sono applicabili al trasporto tra località interne del Canada ovvero tra una località nel territorio del Canada ed un'altra al di fuori di esso solo se recepite nei regolamenti vigenti in Canada. |
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2.3. Voli Noleggiati |
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Se il trasporto viene effettuato in base ad un contratto di noleggio, le presenti Condizioni si applicano solo se espressamente richiamate nel contratto
o nel biglietto, ferma restando l'applicabilità delle condizioni relative alla responsabilità del vettore per danni ai passeggeri e ai loro bagagli. |
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2.4. Prevalenza delle leggi |
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Se una qualsiasi disposizione contenuta o richiamata nelle Condizioni è in contrasto con la Convenzione, con la Normativa Comunitaria ovvero con disposizioni di legge o prescrizioni, ordini o regolamenti di Autorità competenti non derogabili per accordo fra le parti, tale disposizione non sarà applicabile. L'invalidità di singole disposizioni non comporta l'inefficacia di quelle previsioni che possono essere autonomamente applicabili. |
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2.5. Prevalenza delle condizioni sui regolamenti |
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Salvo quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni, nel caso di contrasto tra le Condizioni ed i Regolamenti del Vettore prevalgono le Condizioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America o del Canada, ove invece i regolamenti applicabili prevalgono sulle Condizioni. |
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3.1. Disposizioni Generali |
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3.1.1. Efficacia probatoria |
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Il biglietto costituisce prova del contratto di trasporto stipulato tra il Vettore ed il passeggero ivi indicato.
Il biglietto riporta solo un estratto delle presenti Condizioni di Contratto che, previa tempestiva richiesta del passeggero, possono essergli esibite nel testo integrale. |
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3.1.2. Requisiti |
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Salvo che nell'ipotesi di emissione di biglietto elettronico, hanno diritto al trasporto solo le persone che presentino un biglietto valido e debitamente emesso secondo i Regolamenti del Vettore, contenente il tagliando di volo con l'indicazione della tratta interessata, gli eventuali altri tagliandi di volo non utilizzati ed il tagliando per il passeggero. Il passeggero, inoltre, non avrà diritto al trasporto qualora il biglietto che esibisce non sia integro oppure presenti alterazioni o modifiche non apportate dal Vettore o da suoi agenti autorizzati.
In caso di emissione di biglietto elettronico il passeggero avrà diritto al trasporto solo previa esibizione di un valido documento d'identità e sempre che il biglietto elettronico risulti validamente emesso a suo nome. |
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3.1.3. Perdita o non integrità del biglietto |
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Qualora il biglietto venga smarrito, perda in tutto o in parte la sua integrità oppure nel caso di presentazione di biglietto mancante sia del tagliando per il passeggero che di altri tagliandi inutilizzati, il Vettore che ha emesso il biglietto può, a richiesta del passeggero e secondo i propri Regolamenti, sostituire il biglietto o parte di esso emettendone uno nuovo sempre che sia fornita idonea prova che il biglietto originario era stato validamente emesso per le tratte interessate.
In tal caso, tuttavia, il passeggero dovrà impegnarsi, nelle forme previste dal Vettore, a pagare a quest'ultimo la tariffa applicabile al nuovo biglietto, nell'eventualità che il biglietto smarrito o non integro, o i tagliandi di volo mancanti, siano stati comunque utilizzati da altri per il trasporto o per il rimborso.
L'emissione del nuovo biglietto può comportare il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Vettore. |
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3.1.4. Ritiro del biglietto |
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Il Vettore potrà provvedere al ritiro del biglietto o comunque rifiutare il trasporto qualora tale documento risulti per qualsiasi motivo privo di validità, sia presentato da persona diversa dal suo titolare oppure questi lo abbia ottenuto in violazione delle disposizioni e/o delle tariffe vigenti. |
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3.1.5. Proprietà e non trasferibilità |
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Il biglietto è di proprietà del Vettore. Esso non è trasferibile.
Il Vettore ha facoltà di verificare se la persona che presenta il biglietto ne sia il legittimo proprietario.
Il Vettore non sarà responsabile nei confronti dell'avente diritto al trasporto o al rimborso se, in buona fede, esegue il trasporto o effettui il rimborso a favore di colui che, pur presentando il biglietto, non ne sia il legittimo titolare. |
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3.1.6. Code Sharing |
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L'emissione del biglietto da parte del Vettore non esclude che, in forza di specifici accordi intercompagnie definiti di Code Sharing, il volo possa essere effettuato da un diverso vettore. |
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3.2. Validità |
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3.2.1. Validità annuale |
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Il biglietto ha validità annuale a decorrere dalla data di inizio del viaggio, oppure dalla data di emissione ove non ne sia stata utilizzata alcuna parte, tranne che non sia diversamente previsto nel biglietto, nelle presenti Condizioni o nei Regolamenti del Vettore. |
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3.2.2. Proroga della validità per fatto del Vettore |
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La validità del biglietto è prorogata fino alla data di partenza del primo volo utile del Vettore sul quale vi sia disponibilità di posto nella classe di servizio corrispondente alla tariffa pagata, nell'ipotesi in cui il passeggero non possa compiere il viaggio per uno dei seguenti comportamenti del Vettore:
- cancellazione del volo sul quale il passeggero risulta prenotato;
- mancata effettuazione di uno scalo programmato che corrisponda alla località di partenza, d'arrivo o di sosta concordata del passeggero;
- impossibilità di rendere disponibile il posto precedentemente confermato.
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3.2.3. Proroga per indisponibilità di posti |
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Qualora il passeggero non possa compiere il viaggio entro il periodo di validità del biglietto poiché, al momento in cui richiede la prenotazione, il Vettore non ha disponibilità di posti, la validità di detto biglietto sarà prorogata sino alla data del primo volo su cui vi sia disponibilità di posto nella classe di servizio corrispondente alla tariffa pagata; ciò sempre che il passeggero non intenda avvalersi della facoltà di ottenere il rimborso conformemente al successivo articolo 10 Rimborsi. |
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3.2.4. Proroga a causa di malattia |
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Qualora un passeggero, dopo aver iniziato il viaggio, sia impossibilitato a completarlo entro il periodo di validità del biglietto a causa di malattia, il Vettore prorogherà il periodo di validità sino al giorno in cui il passeggero, in base a certificazione medica, sarà in grado di viaggiare o sino al primo volo, successivo a tale data, in partenza dalla località da cui il viaggio viene ripreso, sul quale vi sia posto disponibile nella classe per cui la tariffa è stata pagata, a condizione che detta estensione non sia preclusa dai pertinenti Regolamenti del Vettore.
La validità del biglietto, salvo quanto previsto dai Regolamenti del Vettore, verrà prorogata per non più di tre mesi dalla data riportata sul certificato medico, qualora i tagliandi del biglietto, sia esso cartaceo o elettronico, prevedano uno o più scali intermedi.
In tali circostanze, il Vettore prorogherà anche il periodo di validità dei biglietti appartenenti ai familiari del passeggero infermo che lo accompagnano. |
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3.2.5. Proroga a causa di morte |
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Nel caso di morte del passeggero nel corso del viaggio, il biglietto della persona che lo accompagna potrà essere modificato eliminando la condizione di soggiorno minimo o estendendone la validità.
Nel caso di morte del familiare diretto del passeggero che ha già iniziato il viaggio, la validità tanto del biglietto del passeggero quanto di quello dei familiari diretti che lo accompagnano, potrà essere allo stesso modo modificata.
Ogni modifica sarà effettuata previa presentazione di un certificato di morte e, comunque, l'estensione di validità non potrà superare i 45 giorni dalla data del decesso. |
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3.2.6. Altre proroghe |
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Altre proroghe possono essere previste dai Regolamenti del Vettore. |
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3.3. Ordine progressivo dei tagliandi di volo |
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3.3.1 Condizioni |
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Il biglietto non sarà onorato e perderà la sua validità qualora i tagliandi di volo non siano utilizzati secondo l'ordine previsto dal Vettore.
Il Vettore accetterà i tagliandi di volo soltanto secondo l'ordine progressivo con inizio dal luogo di partenza indicato sul biglietto. Il biglietto potrà non essere valido e potrà non essere onorato qualora il primo tagliando, o nel caso di biglietto elettronico il relativo tagliando, non siano stati utilizzati ed il passeggero inizi il suo viaggio da uno degli scali intermedi o da una delle soste concordate.
Ogni tagliando di volo sarà accettato per il trasporto nella classe di servizio in esso specificata, alla data e per il volo per cui è stata effettuata la prenotazione. Quando un tagliando di volo è emesso senza che sia specificata la prenotazione, lo spazio potrà essere riservato alle condizioni previste dalla tariffa applicabile ed in base alla disponibilità di spazio sul volo richiesto.
I tagliandi che non siano stati così utilizzati, potranno essere ritirati dal Vettore in conformità alla normativa valutaria e tariffaria vigente.
Il passeggero durante tutto il viaggio deve conservare il Tagliando nonché tutti i Tagliandi di volo non ancora ritirati dal Vettore. |
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3.4. Denominazione ed indirizzo del Vettore |
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3.4.1 Condizioni |
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Il nome del Vettore potrà figurare nel biglietto in forma abbreviate con l'indicazione del suo codice di identificazione od in altro modo.
Sarà considerato indirizzo del Vettore l'aeroporto di partenza indicato nel biglietto a fianco della prima abbreviazione del nome del Vettore figurante nella casella denominata
"
CARRIER
"
o, nel caso di biglietto elettronico, quello indicato per il primo segmento di volo nella Ricevuta dell'itinerario. |
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Articolo IV - TARIFFE E SPESE ACCESSORIE |
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4.1. Ambito di Operatività |
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Le tariffe si riferiscono al trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione. Le tariffe non comprendono il trasporto di superficie tra aeroporti o tra gli aeroporti ed i centri cittadini, a meno che tale servizio non sia fornito gratuitamente dal Vettore. |
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4.2. Campo di applicabilità |
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Le tariffe applicabili sono quelle pubblicate dal Vettore o per suo conto, ovvero quelle elaborate in conformità ai Regolamenti del Vettore e previamente portate a conoscenza del passeggero.
Tranne quanto disposto sub Tasse ed Oneri le tariffe applicabili sono quelle in vigore alla data di emissione del biglietto per i voli ivi indicati. Il cambiamento dell'itinerario o della data di viaggio può incidere sull'importo della tariffa. |
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4.3. Itinerari |
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A meno che non sia diversamente disposto dai Regolamenti del Vettore, le tariffe sono applicabili soltanto per gli itinerari pubblicati in connessione alle tariffe stesse. Se sono previsti più itinerari alla stessa tariffa, il passeggero, prima del rilascio del biglietto, può fissare l'itinerario desiderato. In caso contrario, l'itinerario è fissato dal Vettore. |
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4.4. Tasse ed oneri |
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Sia le tasse che qualsiasi altro onere imposto al singolo passeggero dallo Stato, da pubbliche Autorità o dal gestore aeroportuale è a carico del passeggero in aggiunta all'importo delle tariffe pubblicate, se non diversamente disposto dai Regolamenti del Vettore. |
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4.5. Valuta |
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Le tariffe e gli oneri accessori sono pagabili in qualsiasi valuta che il Vettore sia legittimato ad accettare in base alla locale normativa.
Se il pagamento è effettuato in valuta diversa da quella nella quale la tariffa è pubblicata, il pagamento dovrà avvenire al cambio stabilito secondo i Regolamenti del Vettore. |
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Articolo V - PRENOTAZIONI |
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5.1. Validità |
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Le prenotazioni non sono accettate se non confermate dal Vettore o dai suoi agenti autorizzati.
Alcune tariffe possono imporre condizioni che limitano o escludono il diritto del passeggero a cancellare o modificare le prenotazioni. |
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5.2. Termine per l'emissione del Biglietto |
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Se il passeggero non provvede a pagare il prezzo del biglietto prima della scadenza del tempo limite per la sua emissione, così come specificatogli direttamente dal Vettore o dai suoi agenti autorizzati, la prenotazione potrà essere cancellata. |
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5.3. Assegnazione di posti a bordo |
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Il Vettore farà il possibile per onorare , nella classe di servizio indicata sul biglietto, l'anticipata assegnazione dei posti a bordo, senza tuttavia garantire alcuna assegnazione di posto particolare ancorché in presenza di prenotazione riconfermata. |
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5.4. Penalità |
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Escluso il caso di biglietti a tariffa non rimborsabile, il Vettore potrà richiedere al passeggero una penale per il mancato utilizzo della prenotazione o per sua cancellazione fuori dei termini previsti dai Regolamenti del Vettore, qualora la cancellazione od il mancato utilizzo della prenotazione siano dovuti a causa imputabile al passeggero. |
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5.5.Riconferma |
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Le prenotazioni per il proseguimento del volo o per viaggi di ritorno possono essere soggette a riconferma entro i termini previsti nei Regolamenti del Vettore. Sarà cura del Vettore informare il passeggero nei casi in cui la riconferma sia richiesta. |
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Articolo VI - ACCETTAZIONE PASSEGGERI |
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6.1. Termini |
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Il passeggero dovrà completare le operazioni di accettazione così da consentire l'espletamento di tutte le formalità amministrative e di imbarco, ed in ogni caso non più tardi del termine specificato dal Vettore.
Il passeggero deve altresì presentarsi al punto di imbarco non più tardi del termine indicato dal Vettore. |
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6.2. Annullamento |
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Il Vettore può cancellare la prenotazione del passeggero che non venga accettato in tempo utile, non si presenti al punto di imbarco in tempo o non sia adeguatamente provvisto della documentazione necessaria così come previsto all'articolo 13.2. sub Documenti di viaggio.
Il Vettore non risponde dei danni e non è tenuto a rimborsare le spese causate dalla mancata osservanza da parte del passeggero di quanto previsto nel presente articolo. |
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Articolo VII - RIFIUTO E LIMITAZIONI DEL TRASPORTO |
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7.1. Rifiuto del trasporto |
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A propria discrezione, il Vettore può rifiutarsi di trasportare il passeggero od il suo bagaglio, sia per motivi di sicurezza che nel caso in cui ricorra, o possa ricorrere, una o più fra le seguenti condizioni:
- il rifiuto sia necessario per il rispetto di leggi, regolamenti e qualsivoglia disposizione amministrativa di qualsiasi Stato di partenza, destinazione o da sorvolare;
- il trasporto del passeggero o del bagaglio possa mettere in pericolo la salute ed in confort degli altri passeggeri e dell'equipaggio;
- lo stato fisico o mentale del passeggero, compreso quello alterato da alcool o droga, sia tale da mettere in pericolo o a rischio il passeggero stesso, gli altri passeggeri, l'equipaggio o, in genere, le cose;
- il passeggero abbia già tenuto un comportamento non idoneo durante un precedente volo, ed il Vettore abbia fondata ragione di ritenere che tale comportamento potrà ripetersi;
- il passeggero non abbia pagato il prezzo del biglietto, le tasse o le spese accessorie ovvero non siano stati rispettati gli accordi per il credito tra il Vettore ed il passeggero (o la persona che paga il biglietto);
- il passeggero non sia in possesso di documentazione valida per il viaggio, possa cercare di entrare in un Paese in cui è solo in transito, abbia distrutto la documentazione durante il viaggio ovvero, se richiestone, rifiuti di consegnare i relativi documenti all'equipaggio nonostante l'impegno di quest'ultimo a rilasciarne ricevuta;
- il passeggero presenti un biglietto che sia stato acquistato illegalmente o presso un soggetto diverso dal Vettore o dal suo agente autorizzato, sia stato segnalato come smarrito o rubato, sia contraffatto ovvero nel caso in cui il passeggero non possa provare di essere la persona indicata nel biglietto;
- il passeggero abbia violato l'articolo 3.3 che disciplina le modalità di utilizzo dei tagliandi di volo;
In tutti i succitati casi il Vettore si riserva il diritto di ritirare il biglietto.
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7.2. Assistenza speciale |
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L'accettazione per il trasporto di minori non accompagnati, di disabili, di donne incinte, di malati o di altre persone necessitanti di un'assistenza speciale, sarà soggetta a preventivo accordo con il Vettore.
Ai passeggeri che al momento dell'emissione del biglietto abbiano avvisato il Vettore della loro disabilità, o della necessità di soddisfare loro particolari esigenze, non verrà successivamente rifiutato il trasporto per motivi attinenti alle situazioni di cui sopra. |
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8.1. Oggetti non accettabili |
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E' fatto divieto al passeggero di inserire nel proprio bagaglio:
- oggetti che non costituiscono bagaglio come definito all'
articolo I
;
- oggetti che possono costituire pericolo per l'aeromobile o per le persone o cose che si trovano a bordo, quali quelli specificati nei
"
Regolamenti per Merci Pericolose
"
emanati dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.) e dall'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (I.A.T.A.) nonché dai regolamenti del Vettore. Ulteriori informazioni al riguardo possono essere richieste al Vettore;
- oggetti il cui trasporto è proibito dalle leggi, regolamenti o disposizioni di uno Stato di partenza, destinazione o da sorvolare;
- oggetti che a giudizio del Vettore non sono adatti ad essere trasportati a causa del loro peso, dimensione o qualità, come, ad esempio, oggetti fragili o deperibili;
- animali vivi, salvo quanto previsto dal successive paragrafo sub Animali;
- il passeggero non deve includere nel proprio bagaglio registrato oggetti di valore,danaro, gioielli, metalli preziosi, argenteria, titoli negoziabili, titoli di credito o altri valori, documenti commerciali, passaporti e altri documenti di identità o campionari, medicinali o altre apparecchiature medico-sanitarie necessarie per la salute del passeggero, che potranno essere trasportate nel bagaglio non registrato. Non rientrano nel divieto di cui sopra, gli oggetti ed i prodotti necessari al passeggero in relazione al suo stato di salute, a condizione che gli stessi si trovino sulla persona del passeggero o siano contenuti nel suo bagaglio a mano in quantità ragionevoli.
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8.2. Oggetti accettabili a determinate condizioni |
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Non è consentito il trasporto come bagaglio di armi da fuoco e munizioni che non siano da caccia o sportive. Armi da fuoco sportive e da caccia e relative munizioni potranno essere accettate solo come bagaglio registrato in conformità e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dai Regolamenti del Vettore. Le armi dovranno essere scariche con la sicura inserita ed adeguatamente imballate.
Il trasporto delle munizioni è regolato dalle disposizioni O.A.C.I.e I.A.T.A. sul trasporto delle merci pericolose.
Armi antiche da fuoco, spade, coltelli e oggetti simili potranno essere accettate come bagaglio registrato, secondo i Regolamenti del Vettore, ma non saranno ammesse in cabina passeggeri. |
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8.3. Violazione del divieto |
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Qualora venga trasportato alcuno degli oggetti di cui ai precedenti paragrafi il cui trasporto sia o non sia proibito, tale trasporto sarà soggetto alle tariffe, limitazioni di responsabilità ed alle disposizioni delle presenti condizioni relative al trasporto di bagaglio. |
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8.4. Rifiuto del Trasporto |
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Il Vettore rifiuterà il trasporto come bagaglio degli oggetti descritti sub 8.1. Oggetti non accettabili e potrà inoltre rifiutarsi di farne proseguire il trasporto in qualsiasi momento venga a conoscenza della loro presenza a bordo.
Il Vettore può rifiutare di accettare come bagaglio registrato qualsiasi bagaglio che non sia adeguatamente contenuto in valige od altri idonei contenitori.
Il Vettore, salvo accordi preventivi, ha facoltà di trasportare su voli successivi il bagaglio in eccesso rispetto alla franchigia concessa. |
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8.5. Ispezione |
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Per motivi di incolumità e sicurezza il Vettore può chiedere al passeggero il consenso a sottoporsi ad una ispezione sulla persona e sul bagaglio e in caso di assenza del passeggero, il Vettore ha la facoltà di verificare o far verificare il contenuto del bagaglio, al fine di accertare il possesso o la presenza degli oggetti il cui trasporto è vietato od accettato a determinate condizioni come dianzi precisato.
Il Vettore può rifiutare il trasporto del passeggero o del suo bagaglio in caso di opposizione all'ispezione.
Se l'apparecchio a raggi X o altre apparecchiature usate per l'ispezione dovessero causare un danno al passeggero o al bagaglio, il Vettore non sarà responsabile salvo il caso di dolo o colpa grave. |
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8.6. Bagaglio registrato |
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All'atto della consegna al Vettore del bagaglio da registrare, questi ne assume la custodia ed emette una etichetta di identificazione per ogni autonomo elemento del bagaglio registrato.
Il passeggero deve apporre sul proprio bagaglio, prima delle operazioni di accettazione, una etichetta indicante il nome del passeggero o altri elementi di identificazione.
Il bagaglio registrato verrà trasportato, ove possibile, sullo stesso aeromobile del passeggero, salvo che il Vettore decida per motivi di sicurezza od operativi di imbarcarlo su di un altro volo. Se il bagaglio registrato viene trasportato su un altro volo, il Vettore provvederà a consegnarlo al passeggero, a meno che la normativa vigente non preveda l'obbligatoria presenza del passeggero per motivi doganali. |
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8.7. Bagaglio in Franchigia |
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I passeggeri hanno diritto al trasporto di bagaglio in franchigia nei limiti ed alle condizioni stabilite dai Regolamenti del vettore disponibili presso la sede, i banchi di accettazione della Compagnia in aeroporto, ovvero presso gli Agenti autorizzati. La franchigia è indicata nel biglietto o, in caso di biglietto elettronico, nella relativa ricevuta d'itinerario. |
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8.8. Eccedenza Bagaglio |
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Qualora il bagaglio superi la franchigia, il passeggero dovrà pagare un'apposita tariffa nella misura e con le modalità previste dai Regolamenti del Vettore disponibili presso la sede, i banchi di accettazione della Compagnia in aeroporto, ovvero presso gli Agenti autorizzati. |
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8.9. Dichiarazione di valore e tariffa addizionale |
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Il passeggero nel caso in cui intenda effettuare una dichiarazione di valore superiore al limite di responsabilità applicabile per il trasporto del bagaglio registrato, dovrà corrispondere una tariffa addizionale. Le tariffe sono disponibili a richiesta.
Il Vettore potrà rifiutarsi di accettare la dichiarazione di valore del bagaglio registrato, nel caso in cui parte del trasporto venga eseguito da altro Vettore che non offra analoga facoltà ovvero nelle ipotesi espressamente previste dai suoi Regolamenti. |
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8.10. Bagaglio non Registrato |
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Il bagaglio che il passeggero reca con sé a bordo deve poter essere collocato sotto il sedile di fronte al passeggero stesso ovvero negli appositi alloggiamenti nella cabina passeggeri. Non saranno ammessi in cabina gli oggetti che il Vettore ritenga di peso e/o di dimensione eccessivi oltre che incompatibili con le esigenze di sicurezza.
Gli oggetti inidonei per il trasporto nella stiva merci (quali, ad esempio, strumenti musicali delicati e simili) potranno essere accettati per il trasporto soltanto in cabina passeggeri, purché il Vettore ne sia stato preventivamente informato e lo abbia consentito.
Il trasporto degli oggetti in questione potrà essere assoggettato a tariffe speciali, secondo quanto previsto nei Regolamenti del Vettore. |
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8.11. Ritiro del bagaglio registrato |
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Il passeggero dovrà ritirare il proprio bagaglio registrato non appena messo a sua disposizione presso il luogo di destinazione o di sosta concordata.
Se il bagaglio non viene ritirato entro un tempo ragionevole, il Vettore può depositarlo a norma dell'art.1515 del codice civile. Il Vettore deve informare prontamente il passeggero del deposito o della vendita. |
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8.12.Diritto alla riconsegna |
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Ha diritto alla riconsegna del bagaglio registrato esclusivamente il possessore della Ricevuta bagaglio o dell'Etichetta di identificazione bagaglio, consegnato al passeggero al momento della registrazione.
Nel caso in cui la persona che reclama il bagaglio registrato sia impossibilitata a produrre la Ricevuta bagaglio nonché ad identificare il bagaglio attraverso la Etichetta bagaglio, il Vettore lo consegnerà esclusivamente alla persona che sia in condizione di offrire idonea prova del suo diritto sul bagaglio stesso.
Il Vettore si riserva, in tale ipotesi, la facoltà di subordinarne la riconsegna alla prestazione di garanzia idonea a tenere indenne il Vettore da ogni conseguente perdita, danno e/o spesa. |
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8.13. Presunzione di corretta riconsegna |
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L'accettazione del bagaglio senza la formulazione di riserva scritta nei termini previsti dalla vigente normativa costituisce presunzione che il bagaglio è stato riconsegnato in buone condizioni in conformità al contratto di trasporto. |
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8.14.Animali |
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Il trasporto degli animali può avvenire solo alle seguenti condizioni:
- Il passeggero deve assicurare che gli animali domestici come cani, gatti, uccelli ed altri, siano adeguatamente sistemati in appositi contenitori ed accompagnati dai prescritti certificate sanitari e di vaccinazione, permessi di ingresso ed altri documenti richiesti dai Paesi di ingresso o transito. Tale trasporto potrà essere assoggettato a particolari condizioni specificate dal Vettore.
- L'animale , insieme al suo contenitore ed al cibo, qualora sia accettato come bagaglio, non sarà incluso nella franchigia ma costituirà eccedenza bagaglio, per la quale il passeggero dovrà pagare la tariffa applicabile.
- I cani guida per disabili saranno trasportati gratuitamente oltre al normale bagaglio in franchigia, alle condizioni specificate dal Vettore.
- L'accettazione da parte del Vettore di animali per il trasporto non implica alcun obbligo da parte di quest'ultimo di garantirne l'ingresso e/o il transito in un Paese, Stato o territorio, stante l'impossibilità da parte del Vettore di sindacare le decisioni assunte al riguardo dalle competenti locali Autorità.
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Articolo IX - ORARI, RITARDI, CANCELLAZIONE DEI VOLI |
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9.1.Orari |
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Il Vettore farà il possibile per trasportare il passeggero ed il suo bagaglio con ragionevole speditezza e, per quanto possibile, nel rispetto degli orari pubblicati in vigore alla data del viaggio, fatte salve le cause di esonero della responsabilità del Vettore previste dalla vigente normativa. |
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9.2. Annullamento e modifica degli orari |
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Se per motivi indipendenti dalla propria volontà il Vettore cancella o ritarda un volo, non è in grado di fornire il posto precedentemente confermato, omette di fermarsi in uno scalo intermedio o nel luogo di destinazione del passeggero o causa al passeggero la perdita di un volo in coincidenza sul quale lo stesso aveva un posto confermato, il Vettore stesso dovrà:
- trasportare il passeggero su un altro volo di linea del Vettore stesso, su cui vi sia disponibilità di posto;
oppure
- riproteggere il passeggero per la destinazione indicata sul biglietto o su parte di esso, sui propri voli di linea o sui voli di linea di un altro vettore o con mezzi di superficie. Se la somma della tariffa per il trasporto risulti inferiore a quella pagata dal passeggero, il Vettore gli restituirà l'eventuale differenza. Nulla invece sarà dovuto dal passeggero in caso di eccedenza;
oppure
- Procedere al rimborso del biglietto secondo le modalità specificate all'art. X Rimborsi.
Nel caso in cui il passeggero accetti la riprotezione o il rimborso offerti, il vettore non sarà tenuto ad ulteriori risarcimenti o rimborsi, salva quanto previsto dalla Convenzione o da altra disposizione legislativa applicabile. |
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9.3.Sostituzione del vettore |
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Il Vettore si riserva il diritto di farsi sostituire da un altro vettore e/o di sostituire l'aeromobile. |
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9.4.Overbooking |
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Il Vettore, nel caso in cui non sia in grado di imbarcare i passeggeri con prenotazione confermata, offrirà un risarcimento i cui dettagli sono disponibili presso i banchi di accettazione e che è conforme a quanto previsto dal Regolamento CE 295/91. |
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10.1. Condizioni |
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Qualora il Vettore non effettui il trasporto in base alle previsioni del contratto o il passeggero chieda di modificare le modalità del proprio viaggio, il Vettore provvederà a rimborsare il biglietto o la parte di esso non utilizzata, secondo quanto previsto dal presente Articolo e dai Regolamenti del Vettore.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, il rimborso sarà effettuato a favore della persona intestataria del biglietto o di colui che ne abbia effettuato il pagamento, dietro presentazione di idonea prova.
Nel caso in cui il biglietto sia stato pagato da persona diversa dall'intestatario, il rimborso verrà eseguito unicamente a favore di colui che abbia effettuato il pagamento o secondo le sue disposizioni, sempre che nel biglietto siano riportate conformi indicazioni.
Ad eccezione dei casi di smarrimento, i rimborsi saranno effettuati esclusivamente all'atto della restituzione al Vettore del biglietto e di tutti i Tagliandi di volo non utilizzati.
Il rimborso effettuato a favore di colui che ragionevolmente appare essere l'intestatario e/o l'acquirente del biglietto, si riterrà correttamente effettuato. |
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10.2. Mancata effettuazione del volo |
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Qualora il Vettore annulli un volo ovvero ometta di fermarsi al luogo di destinazione ovvero ad uno scalo intermedio previsto nel biglietto l'ammontare del rimborso sarà:
- uguale alla tariffa pagata, se nessuna parte del biglietto è stata utilizzata;
oppure
- se una parte del biglietto è stata utilizzata, il rimborso non dovrà essere inferiore alla differenza fra la tariffa pagata e quella fissata per il trasporto effettuato.
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10.3. Volontaria richiesta di rimborso |
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Se il passeggero, per motivi diversi da quelli indicati al paragrafo precedente ha diritto al rimborso del proprio biglietto, il relativo ammontare sarà di importo:
- se il biglietto non è stato in alcuna parte utilizzato, uguale alla tariffa pagata, detratte le eventuali spese di servizio e di cancellazione;
- se il biglietto è stato parzialmente utilizzato, uguale alla differenza tra la tariffa pagata e quella per il trasporto effettuato, detratte le eventuali spese di servizio e di cancellazione.
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10.4. Soggetto che effettua il rimborso |
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I rimborsi volontari verranno effettuati soltanto dal Vettore che ha originariamente emesso il biglietto o da un suo agente autorizzato. |
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10.5.Biglietti smarriti |
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In caso di smarrimento del biglietto o di parte di esso, il Vettore procederà al rimborso solo dopo aver ricevuto idonea prova dell'avvenuto smarrimento e previo pagamento di qualsiasi onere o spesa di servizio all'uopo previsti, alle seguenti condizioni:
- che il biglietto smarrito o parte di esso non sia stato utilizzato, precedentemente rimborsato o sostituito,
- che la persona alla quale viene effettuato il rimborso si obblighi, con le modalità stabilite dal Vettore, a restituire allo stesso la somma ricevuta qualora e nella misura in cui il biglietto smarrito o parte di esso venga utilizzato o rimborsato al suo possessore.
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10.6. Rifiuto del rimborso |
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Qualsiasi richiesta di rimborso di biglietti presentata dopo 30 giorni dalla data di scadenza del biglietto potrà essere respinta.
Il Vettore si riserva il diritto di rifiutare il rimborso di un biglietto che sia stato presentato allo stesso ovvero alle autorità di uno Stato come prova dell'intenzione effettiva di partire da quello Stato, a meno che il passeggero non fornisca idonea prova di essere stato autorizzato a rimanere in tale Stato o che ripartirà con altro vettore o altro mezzo di trasporto.
L'emissione di biglietti nelle ipotesi di cui all'art 5.1. 2° comma sub Validità può comportare il diritto del Vettore di non effettuare il rimborso conformemente alle condizioni previste dai suoi Regolamenti. |
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10.7. Valuta |
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Il Vettore si riserva il diritto di effettuare il rimborso con le stesse modalità e valuta utilizzata per il pagamento del biglietto. |
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Articolo XI - COMPORTAMENTO A BORDO |
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11.1. Condizioni |
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Se il passeggero si comporta a bordo dell'aeromobile in modo tale da mettere in pericolo l'aeromobile stesso, le persone o le cose a bordo, ovvero crea ostacolo all'equipaggio nello svolgimento delle sue mansioni o non osserva le disposizioni dell'equipaggio (a mero titolo esemplificativo relativamente al divieto di fumare, bere alcolici o consumare droga) o si comporta in modo riprovevole nei confronti degli altri passeggeri e dell'equipaggio, il Vettore potrà adottare le misure necessarie per impedire o eliminate la continuazione di tale comportamento. Potrà anche adottare provvedimenti coattivi nei limiti delle previsioni di legge, nonché ordinare lo sbarco o rifiutare la continuazione del trasporto.
I passeggeri responsabili delle succitate condotte saranno perseguiti a norma di legge per gli illeciti commessi a bordo dell'aereo. |
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11.2. Apparecchi elettronici |
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Conformemente alla normativa internazionale, la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 40/0151 del 18 marzo 1996, integrata dalla Circolare ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 99-2632/DG del 22 luglio 1999, proibisce l'uso, a bordo degli aeromobili, di tutti i dispositivi elettronici portatili, inclusi, a mero titolo esemplificativo, telefoni cellulari, computers portatili, registratori portatili, lettori di CD, giochi elettronici, o apparecchi trasmittenti, compresi giocattoli telecomandati e walkie-talkies, fatta eccezione per:
- dispositivi di ausilio all'udito;
- pace-makers;
- rasoi elettrici;
- riproduttori portatili di suoni
- non a lettura laser
- digitali;
- computer portatili non collegati né con stampanti nè con lettori CD, limitatamente alla sola fase di crociera e previa specifica approvazione del Comandante.
L'uso a bordo dei suddetti dispositivi è consentito prima della chiusura delle porte dell'aeromobile, a meno che il Comandante dello stesso non ritenga che il loro uso sia incompatibile con le operazioni in corso. |
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Articolo XII - PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI |
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12.1. Condizioni |
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Il Vettore qualora aderisca alla richiesta del passeggero di fruire di servizi diversi da quello di trasporto o da quelli ad esso strettamente accessori, lo farà esclusivamente stipulando un contratto in nome e per conto di quest'ultimo, pertanto sarà responsabile esclusivamente per colpa nell'esecuzione del mandato. |
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Articolo XIII - FORMALITA' AMMINISTRATIVE |
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13.1. Obblighi |
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Il passeggero è responsabile per il mancato possesso dei documenti di viaggio, di entrata, di uscita e di sanità e/o per la mancata osservanza di tutte le leggi, regolamenti, ordini, prescrizioni e condizioni richieste dallo Stato di partenza, destinazione, transito nonché dai Regolamenti e dalle istruzioni del Vettore.
Il Vettore non sarà responsabile per i danni derivanti al passeggero in conseguenza del mancato ottenimento di tali documenti o visti ovvero della violazione di tali leggi, regolamenti, ordini, prescrizioni e condizioni.
Qualora il Vettore sia obbligato a pagare o depositare somme per sanzioni pecuniarie o a sostenere spese a causa della mancata osservanza da parte del passeggero di leggi, regolamenti, ordini, prescrizioni e modalità di viaggio dettate dagli Stati interessati ovvero a causa della mancata esibizione dei documenti richiesti, il passeggero, su richiesta del Vettore, è tenuto a rimborsargli tutte le somme pagate o depositate e tutte le spese sostenute. Il Vettore potrà utilizzare, per tale pagamento, qualsiasi altra somma ad esso versata per i trasporti ancora non eseguiti o altri importi corrispostigli a qualsiasi titolo dal passeggero. |
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13.2. Documenti di viaggio |
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Prima del viaggio il passeggero dovrà esibire tutti i documenti di entrata di uscita, di sanità e qualsiasi altro documento richiesto dalle leggi, regolamenti, ordini e prescrizioni degli Stati interessati e consentire che il Vettore ne faccia copia. Il Vettore si riserva il diritto di rifiutare il trasporto di passeggeri che non si siano uniformati a tali leggi, regolamenti, ordini, prescrizioni ovvero i cui documenti non appaiano essere in regola. |
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13.3. Rifiuto di ingresso |
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Il passeggero a cui viene rifiutato l'ingresso in uno Stato dovrà pagare ogni multa o le altre sanzioni pecuniarie che vengano elevate contro il Vettore dalla competente Autorità e rimborsare al Vettore i costi per riportare il passeggero nella località di origine o altrove fuori dallo Stato in cui gli è stato negato l'ingresso. La tariffa riscossa per il trasporto fino alla località di diniego di ingresso o di espulsione, non verrà rimborsata dal Vettore. |
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13.4. Ispezioni doganali |
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Se richiesto, il passeggero deve presenziare alle ispezioni del proprio bagaglio, registrato e non registrato, effettuate da parte delle Autorità doganali o delle altre Autorità. Il Vettore non è responsabile nei confronti del passeggero per qualsiasi danno o perdita da quest'ultimo subita durante l'ispezione ovvero in conseguenza della mancata osservanza dell'obbligo di cui sopra. |
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13.5. Controlli di sicurezza |
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Il passeggero è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli di sicurezza legittimamente effettuati dalle Autorità competenti, dai funzionari di aeroporto o dal Vettore. |
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Articolo XIV - VETTORI SUCCESSIVI |
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14.1. Condizioni |
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Il trasporto effettuato da vettori successivi sulla base di un Biglietto Congiunto è configurato come un'unica operazione ai fini del Codice della Navigazione, della Convenzione e della normativa Comunitaria e di qualsiasi altra disposizione di legge o amministrativa. |
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Articolo XV - RESPONSABILITA' PER DANNI |
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15.1. Normativa applicabile |
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Il trasporto è soggetto alle norme e alle limitazioni in materia di responsabilità stabilite dal Regolamento (CE) n.2027/97 come modificato dal Regolamento CE n. 889 del 13 maggio 2002, nonché, per quanto da questo non previsto, dalla Convenzione.
Le succitate disposizioni si applicano ai soli trasporti in relazione ai quali il Vettore assuma la veste di vettore contrattuale o di fatto e, pertanto, non sono operanti in quelle fattispecie in cui il Vettore si limiti ad emettere il biglietto per conto del vettore il cui nominativo sia indicato sul biglietto stesso per l'esecuzione del trasporto sulle sue linee.
Per quanto non previsto dal Regolamento CE n.2027/97, ogni esclusione o limitazione di responsabilità del Vettore sarà estesa a beneficio degli agenti, dipendenti, preposti e rappresentanti del Vettore e di qualsiasi persona fisica o giuridica, i cui aeromobili siano utilizzati dal Vettore stesso per il trasporto, compresi gli agenti, i dipendenti, i rappresentanti ed i preposti di detta persona fisica o giuridica. |
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15.2. Norme Comuni a passeggero e bagaglio |
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Ogni responsabilità sarà ridotta in tutto o in parte dalla contribuzione totale o parziale del passeggero alla determinazione del danno, secondo le leggi applicabili.
Il Vettore è responsabile soltanto dei danni verificatisi su quei servizi ai quali è attribuito il proprio codice identificativo. Il Vettore che emette un biglietto o accetta un bagaglio registrato per il trasporto sulle linee di un altro vettore agisce esclusivamente come mandatario di quest'ultimo. Tuttavia nel caso di danni al bagaglio registrato il passeggero può effettuare il reclamo sia nei confronti del primo che dell'ultimo vettore.
Il Vettore non è responsabile per i danni che possono derivare dall'osservanza da parte sua di leggi, regolamenti, ordini o prescrizioni delle Autorità o dall' inosservanza degli stessi da parte del passeggero.
Il Vettore non è responsabile per i danni alla persona e al bagaglio del passeggero dovuti al contenuto del bagaglio stesso. Il passeggero i cui oggetti hanno causato danni alla persona o al bagaglio di un'altra persona, oppure ai beni del vettore, dovrà risarcire il Vettore per tutti i danni e le spese che ne derivino.
La responsabilità del Vettore è limitata ai danni provati e comunque il Vettore non risponde dei danni indiretti o conseguenziali o di ogni altra forma di danni di natura non risarcitoria .
Il Vettore, anche ai sensi del Regolamento CE 2027/97, non è responsabile per qualsivoglia malattia, lesione o disabilità, compresa la morte, attribuibile all'età ed alle condizioni del passeggero o all'aggravamento di tali condizioni.
Nessuna norma contenuta nelle Condizioni comporta rinuncia da parte del Vettore a qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità fissata per il Vettore dalla normativa comunitaria, dalla Convenzione o dalle altre leggi applicabili, se non contrariamente ed espressamente stabilito. |
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15.3. Limitazioni di responsabilità della compagnia per i passeggeri e il loro bagaglio. |
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Avviso ai sensi dell'art.6 del Reg.CE n.2027/1997 come modificato dal Reg.CE n.889/2002. |
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15.3.1. Risarcimento in caso di morte o lesioni |
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Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 128.821 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) la compagnia non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo la compagnia può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. |
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15.3.2. Anticipi di pagamento |
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In caso di lesioni o morte di un passeggero, la compagnia deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). |
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15.3.3. Ritardi nel trasporto dei passeggeri |
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In caso di ritardo, la compagnia è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 5.346 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). |
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15.3.4. Ritardi nel trasporto dei bagagli |
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In caso di ritardo, la compagnia è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.288 DSP per passeggero (equivalente approssimativo in moneta locale). |
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15.3.5. Distruzione perdita o danno dei bagagli |
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Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.288 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) per passeggero. In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato,il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile. |
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15.3.6. Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio |
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I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento, secondo la tariffa applicata dal vettore. |
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15.3.7.Reclami relativi al bagaglio |
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In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, e in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. |
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15.3.8. Responsabilità del vettorevettore contraente e del vettore effettivo |
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Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento
o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente. |
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Articolo XVI - RECLAMI ED AZIONI LEGALI |
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16.1 Termini per la presentazione |
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Nei trasporti di persone e bagaglio, qualsiasi diritto al risarcimento dei danni anche se fondato sul Regolamento CE n. 261/2004 verrà a decadere qualora non sia promossa azione giudiziale entro due anni dall'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui esso sarebbe dovuto arrivare. L'accettazione del bagaglio da parte dell'avente diritto alla riconsegna senza alcuna riserva scritta costituisce presunzione che il bagaglio è stato consegnato in buone condizioni in conformità al contratto di trasporto. Se il passeggero intende reclamare per danni da avaria al bagaglio registrato, deve presentare un reclamo immediatamente al momento della scoperta del danno o al massimo entro sette giorni dalla data della riconsegna del bagaglio. Nei casi di ritardo, il reclamo deve essere presentato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. Ogni reclamo deve essere effettuato per iscritto. |
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16.2 Richieste di compensazione ai sensi del reg.ce 261/2004 |
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16.2.1 - Le richieste di compensazione pecuniaria ai sensi del reg. CE n. 261/2004 devono essere inviate a Neos SpA personalmente dai passeggeri ed in forma scritta, allegando copia di un documento di identità e del titolo di viaggio di ciascun passeggero richiedente; Neos SpA risponderà entro 42 giorni dalla data di ricezione.
16.2.2 - Neos SpA si riserva il diritto di non esaminare i reclami inviati da soggetti terzi qualora il Passeggero non abbia in precedenza inviato personalmente il proprio reclamo a Neos SpA e non sia scaduto il termine di 42 giorni per la risposta previsto al precedente art. 16.2.1. E’ fatta salva, nel caso di Passeggero incapace ad agire, la possibilità per il tutore di presentare reclamo in nome e per conto del Passeggero; Neos SpA si riserva in tal caso il diritto di richiedere al tutore la prova del potere di rappresentanza del Passeggero.
16.2.3 - In ogni caso Neos SpA si riserva il diritto di non esaminare reclami inviati da soggetti terzi qualora non sia allegata documentazione idonea a provare il potere di rappresentanza del Passeggero. |
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16.3 Divieto di cessione dei diritti di credito e di delegazioni di pagamenti |
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I diritti alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n.261/2004, e/o al risarcimento dei danni e/o al rimborso spettanti al passeggero così come i diritti al pagamento del corrispettivo, al risarcimento dei danni, al rimborso di sanzioni o multe spettanti a Neos SpA, originanti e/o relative al contratto di trasporto ed alla sua esecuzione o inesecuzione, non sono cedibili a terzi soggetti, fatte salve le ipotesi di surrogazione espressamente previste dalla legge italiana.
Ogni pagamento di somme corrispondenti ai predetti diritti sarà effettuato solo ed esclusivamente a mezzo bonifico o con altro strumento elettronico sul conto corrente o sulla carta elettronica di pagamento del passeggero e, in caso di sua incapacità di agire, del suto tutore.
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Articolo XVII - MODIFICHE E RINUNCIE |
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Nessun agente, dipendente o preposto del Vettore ha il potere di sostituire, modificare od annullare le norme delle presenti Condizioni. |
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Articolo XVIII - TITOLI A MARGINE |
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I titoli a margine (rubriche) sono riportati al solo scopo di consentire una più facile consultazione e non fanno parte integrante delle presenti Condizioni. |
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ARTICOLO XIX – CONDIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO DA E VERSO LA COLOMBIA |
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Per i contratti di trasporto il cui origine o destinazione sia la Colombia, si applicheranno le disposizioni dei Regolamenti Aeronautici della Colombia, in particolare quelle previste dai paragrafi 3.10.3 a 3.10.3.7.1, così come dai paragrafi 3.10.2.13 a 3.10.2.18, e in generale le norme della Convenzione di Montreal del 1999, della Decisione 619 della Comunità Andina e del Codice di Commercio della Colombia.
Queste condizioni sono approvate dall'autorità aeronautica colombiana, in conformità con quanto previsto dal Codice di Commercio della Colombia. |
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